Il nuovo quadro giuridico italiano per gli agenti sportivi non italiani: media, comunicazione, tecnologia dell’informazione e dell’intrattenimento

Il nuovo quadro giuridico italiano per gli agenti sportivi non italiani: media, comunicazione, tecnologia dell’informazione e dell’intrattenimento

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Il 3 dicembre 2020 la Federcalcio italiana ha annunciato (‘VijkPubblicazione del tanto atteso nuovo “Elenco agenti sportivi”.

Il regolamento FIGC è solo la punta dell’iceberg nel tentativo di riformare e semplificare il settore dei mediatori sportivi in ​​Italia. Questo è un passo nella giusta direzione, ma probabilmente richiederà ulteriori passaggi da parte delle autorità competenti.

In breve, la riforma italiana in materia di agenti sportivi deriva dalla legge 205/2017 (‘Legge di Bilancio 2018Dove, per la prima volta, il legislatore italiano ha emanato una serie di norme giuridiche che disciplinano il settore degli agenti sportivi (si veda qui per maggiori dettagli). Tale versione è stata seguita sia dalla FIFA che dal Comitato Olimpico Italiano (“CONI‘) Dal loro regolamento per il settore dei mediatori sportivi.

Il 24 febbraio 2020 il Governo italiano ha emesso un nuovo decreto che, ancora una volta, ha modificato le disposizioni in materia di qualificazione e iscrizione degli agenti sportivi in ​​Italia, aprendo la strada ad un’altra riforma del regolamento CONI e FIGC (clicca qui per maggiori dettagli).

Pertanto, in data 14 maggio 2020, il CONI ha pubblicato un nuovo regolamento sugli agenti sportivi (attualmente in vigore), al fine di aggiornare e garantire il rispetto del citato decreto governativo (”Lista CONI‘). Infine, il 3 dicembre 2020, cioè prima della fine dell’anno e dell’inizio del prossimo periodo di trasferimento, la FIFA ha anche aggiornato le sue regole per sostituire quelle in vigore dal 10 giugno 2019 (”Regolamento FIGCIn combinato disposto con il Regolamento CONI,Normativa italiana‘).

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La riforma ha fatto una svolta rispetto ai precedenti regolamenti degli agenti sportivi. La principale novità è stata l’introduzione del sistema delle licenze, che si ottiene se l’agente sportivo supera una duplice prova: una amministrata dal CONI, l’altra da ciascuna associazione sportiva (come la FIGC). Fatti salvi specifici requisiti di onorabilità, l’esame è aperto a cittadini italiani, comunitari ed extra europei in possesso di normale permesso di soggiorno. Tuttavia, superare il test può essere un percorso scoraggiante per gli agenti stranieri, poiché l’esame è condotto in italiano e si concentra principalmente sul diritto civile e amministrativo, nonché su argomenti di diritto sportivo. Un agente sportivo, previo superamento degli esami CONI e FIGC, può richiedere l’iscrizione all’Albo Agenti Sportivi amministrato dal CONI nonché all’albo tenuto da ciascuna associazione sportiva.

Il CONI e la FIGC hanno rispettivamente 20 e 30 giorni per accettare o rifiutare la domanda di iscrizione.

Alla luce di quanto sopra, come influisce questo nuovo quadro giuridico generale sugli agenti sportivi stranieri e, in particolare, sugli agenti di calcio che cercano di lavorare in Italia? Brevemente,

(Sono) Gli agenti qualificati UE ed extraeuropei che hanno superato il test FIFA in vigore fino al 2015 (ovvero anche “rimozione di regolamenti” – di cui si è discusso molto – in FIFA) sono considerati “equivalenti” agli agenti che hanno superato il test italiano.

(Secondo) Gli agenti qualificati come agenti sportivi di un altro Stato membro dell’UE possono lavorare in Italia solo se sono soddisfatte determinate condizioni, come, tra l’altro, il superamento di un esame determinato dai regolamenti FIGC e CONI equivalente all’esame di italiano. Tuttavia, finora il CONI considera l’esame svolto in Francia equipollente all’esame di italiano. Pertanto, allo stato attuale, solo gli agenti qualificati francesi possono richiedere alla FIGC e al CONI l’iscrizione alla “Divisione Agenti Designati” (cosiddetta).

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(Terzo) Agenti stranieri qualificati dell’Unione Europea che non hanno un esame equivalente (cioè diversi da agenti qualificati francesi) possono condurre transazioni in Italia solo (1) eseguendo un accordo noto come “residenza” (come meglio descritto di seguito) o, a scelta dell’agente. , (2) Completare il processo di “accreditamento”, che può essere un doppio esame ad hoc o un programma di tirocinio di 3 anni composto da 300 ore all’anno in collaborazione con un agente debitamente registrato in Italia. La normativa italiana non fornisce dettagli sul processo di “accreditamento”.

(Quarto) In alternativa, agenti non qualificati dell’Unione Europea possono operare in Italia solo attuando il citato contratto di “residenza”.

(Quinto) La “Domiciliazione” rappresenta una delle differenze più evidenti tra la normativa precedente e la normativa italiana aggiornata. Il contratto di collaborazione, in base al quale l’agente regolarmente iscritto agisce in Italia come agente dell’agente estero, deve essere concluso prima del relativo contratto di lavoro o di trasferimento e presentato alla FIGC e al CONI. Inoltre, l’accordo di cooperazione deve essere limitato a una transazione e per un periodo massimo di un anno.

(noi) È interessante notare che la “residenza” è prevista solo per i privati. Di conseguenza, gli agenti stranieri che desiderano registrare la propria azienda in Italia possono farlo solo se soddisfano i requisiti di cui ai punti da (1) a (3) sopra.

(Settimo) Qualsiasi contratto di rappresentanza stipulato da qualsiasi società o giocatore con un agente non regolarmente iscritto al CONI e alla FIGC, comporterà la nullità del contratto.

(Viii) Altra caratteristica interessante della normativa italiana è la riforma del periodo di iscrizione degli agenti sportivi, che, secondo il Regolamento CONI rivisto nel 2020, si basa sull’anno solare, ovvero l’iscrizione dell’agente termina il 31 dicembre indipendentemente dalla data effettiva di iscrizione.

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In breve, la normativa italiana ha incontrato reazioni contrastanti da parte del settore, nonostante il fatto che, in previsione della tanto attesa riforma della normativa sui broker esistenti, abbia posto in essere un solido quadro giuridico per gli agenti sportivi. Tuttavia, dal punto di vista degli agenti stranieri, i requisiti di registrazione (piuttosto complessi e dispendiosi in termini di tempo) e il processo possono indebolire o addirittura impedire i trasferimenti di giocatori che dovrebbero aver luogo nella parte finale della finestra di trasferimento. Si dice che la riforma della normativa italiana debba ancora essere risolta, quindi c’è dell’altro in arrivo, e speriamo che ciò includa un ragionevole alleggerimento del processo di registrazione per gli agenti stranieri.

Il contenuto di questo articolo intende fornire una guida generale sull’argomento. Si consiglia di richiedere una consulenza specialistica nelle proprie circostanze.

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