Il sistema provvisorio dopo la Brexit si applica agli istituti finanziari britannici operanti in Italia | Jones Day

Il sistema provvisorio dopo la Brexit si applica agli istituti finanziari britannici operanti in Italia |  Jones Day

In breve

Situazione: Con effetto dalla chiusura del periodo di transizione Brexit che termina il 31 dicembre 2020 (la “Data di recesso”), le banche del Regno Unito, le società di investimento del Regno Unito e gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito (“istituzioni finanziarie del Regno Unito”) non possono più operare in Italia in base al principio del riconoscimento reciproco.

l’evento: L’articolo 22 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (il “Decreto Millebrug”) – come meglio precisato nei comunicati stampa diffusi da Banca d’Italia e Consob in data 2 gennaio 2023 – prevede un “periodo di grazia” fino al 30 giugno, 2023, per gli istituti finanziari nel Regno Unito, a condizione che la domanda per lavorare in Italia sia presentata all’autorità competente italiana competente entro la data del recesso.

Non vedo l’ora: Gli istituti finanziari del Regno Unito sono tenuti a informare i clienti residenti in Italia degli effetti del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

L’articolo 22 prevedeva misure applicabili alle istituzioni finanziarie del Regno Unito che regolano la transizione da un sistema basato sul principio del riconoscimento reciproco a livello di Unione europea a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi.

Periodo di grazia concesso alle istituzioni finanziarie del Regno Unito ai sensi dell’articolo 22 e comunicati stampa

Le misure di cui all’articolo 22 consentono alle istituzioni finanziarie del Regno Unito di continuare a operare in Italia come segue:

  • Richiesta, presentata dalla data del recesso, di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediari di paesi terzi o alla creazione di un intermediario italiano al quale sarà trasferita l’attività;
  • Un periodo di grazia fino a un massimo di sei mesi, che termina il 30 giugno 2023;
  • Solo in relazione alle attività per le quali è stata richiesta l’autorizzazione all’autorità italiana competente e solo in relazione alla gestione dei rapporti in essere (ad esempio, non è consentita l’acquisizione di nuovi clienti e la modifica di accordi esistenti); E il
  • Disposizioni applicate ai mediatori di paesi terzi dal Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
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Se l’incarico viene rifiutato dopo la data di recesso, le attività per le quali non è stata ottenuta l’autorizzazione devono essere terminate con modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti delle istituzioni finanziarie britanniche in Italia. L’ordinata risoluzione degli accordi esistenti non deve essere compromessa, ma deve avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data in cui l’autorità italiana competente viene informata del suo rifiuto della licenza.

Tuttavia, come principio generale, se un istituto finanziario del Regno Unito non presenta la sua richiesta prima della data del recesso o viene respinto prima della data del recesso (“istituzioni finanziarie britanniche non autorizzate”), non può intraprendere le attività finanziarie riservate in Italia dalla data del recesso.

Entrata in vigore del decreto Millbrug

Il decreto del Milleproroghe è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana ed è entrato in vigore il 31 dicembre 2020. Può essere oggetto di modifiche da parte del Parlamento italiano durante la sua conversione in legge, fermo restando che se nessuna disposizione diventa legge entro 60 giorni di calendario dalla pubblicazione del decreto del Milleproroghe nella Gazzetta Ufficiale italiana (es. 1 marzo 2023), si riterrà che non avrà alcun effetto.

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