Il Dpcm 3 dicembre con le regole del Natale 2020 è stato firmato poco prima della mezzanotte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed entra in vigore da oggi 4 dicembre e pubblicato sul sito di Palazzo Chigi. Rispetto a Bozza ieri è cambiato lo standard sullo sport, che ora dice che sono ammesse solo gare di “livello agonistico”, indica il testo, che nella prima versione parlava di gare “di alto livello”. Ecco cosa è consentito per quanto riguarda le visite agli anziani e il ricongiungimento familiare.
Il testo del Dpcm 3 dicembre 2020
Il Dpcm raccomanda di non ricevere conviventi: “Sono vietate feste in luoghi interni ed esterni. Per quanto riguarda le abitazioni private, si raccomanda vivamente di non accogliere persone diverse dai conviventi, se non per lavoro o situazioni di necessità e emergenza ”, mentre le ordinanze del Ministro della Salute fino ad oggi adottate che determinano la fascia di rischio delle regioni scadono tutte il 6 dicembre e devono quindi essere rinnovate in quella data. Rispetto alle indiscrezioni di ieri, l’obbligo di quarantena dal 21 dicembre al 6 gennaio si applicherà anche a chi arriva dai Paesi Ue. L’obbligo, invece, non si applica a chi si sposta per lavoro, per motivi di “assoluta urgenza, esigenze di salute, necessità di studio, rientro al domicilio, domicilio o residenza”. Ecco i primi quattro paragrafi dell’articolo 1 del Dpcm:
Arte. 1 Misure urgenti per contenere il contagio su tutto il territorio nazionale
1. Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, è obbligatorio su tutto il territorio nazionale avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, così come l’obbligo di indossarli in luoghi interni diversi dalle abitazioni. privati e in tutti i luoghi all’aperto tranne nei casi in cui, per caratteristiche dei luoghi o circostanze di fatto, è sempre garantita la condizione di isolamento delle persone non conviventi, e comunque con la tutela dei protocolli e del contagio previsto attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché linee guida per il consumo di alimenti e bevande, ed esclusi i predetti obblighi:
- a) per chi pratica sport;
- b) per i bambini di età inferiore a sei anni;
- c) per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della maschera, nonché per coloro che, per interagire con quanto sopra, si trovano nella stessa incompatibilità. L’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è fortemente consigliato anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
2. È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, dal capo del dipartimento della protezione civile.
3. Dalle ore 22.00 alle ore 17.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del giorno 1 gennaio 2023, sono autorizzati solo viaggi motivati da comprovate esigenze professionali, da situazioni di necessità o per motivi di salute. In ogni caso, si raccomanda vivamente, per il resto della giornata, di non viaggiare con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze di lavoro o di studio, per motivi di salute, per situazioni di emergenza. per necessità o per svolgere attività o utilizzi. servizi non sospesi.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2023, è vietato, all’interno del territorio nazionale, qualsiasi movimento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, e le giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 1 In Gennaio 2023, sono inoltre vietati tutti gli spostamenti tra i comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. In tutti i casi è autorizzato il rientro presso la propria residenza, domicilio o domicilio, ad eccezione dei viaggi in residenze secondarie ubicate in altra Regione o Provincia Autonoma e, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2023 , sito anche in altro Comune, al quale si applicano i suddetti divieti.
Il nuovo Dpcm 3 dicembre, cose da fare e da non fare: tutte le regole di Natale 2020 (e metodi per “bypassarle”)
Il Dpcm 3 dicembre, visite agli anziani e ricongiungimento familiare tra fidanzati
Come abbiamo spiegato, il Dpcm 3 dicembre non è presente esenzioni ufficiali di viaggio. Tuttavia, il decreto è già stato respinto l’altro giorno dal Consiglio dei ministri permette trasferirsi prima della data del 21 dicembre (il 18, 19 e 20 sono venerdì, sabato e domenica) quindi tornare al proprio domicilio, domicilio o residenza in qualsiasi data. Martedì sera a Otto e Mezzo, il sottosegretario alla Sanità Sandra Zampa ha spiegato che due fidanzati si possono riunire solo a Natale “se vivono nelle regioni gialle e se ne vanno prima del 20 dicembre”. Perché non spostarsi in un’altra zona per raggiungere un parente anziano se l’area è gialla? “Dal 20 ci sarà il divieto, magari si potrà raggiungere un genitore single che necessita della presenza del bambino, con un’autodichiarazione indicante i motivi del bisogno”.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2023 è vietato lasciare la propria regione anche se si è in fascia gialla. Nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio è vietato lasciare il proprio Comune in tutta Italia. Tuttavia, è consentito trasferirsi se devi unirti a una persona che non è indipendente. E quindi gli sarà permesso di andare ad aiutare gli anziani e gli ammalati da solo. Non è invece consentito trasferirsi per trascorrere le vacanze con parenti che risiedono in una regione diversa se non sussistono motivi di necessità. Nel caso di coppie che vivono in due luoghi diversi, è consentito viaggiare per ricongiungimento familiare anche durante il periodo vietato. Durante questo periodo è sempre consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o domicilio e, pertanto, uno dei due può tornare in qualsiasi momento al proprio lavoro o studio.
Il testo del Dpcm del 3 dicembre in pdf
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