Ebbene, alla domanda: “La costituzione del credito è necessariamente intesa come un atto di frode ai danni dei creditori, se il debitore ha accesso alla misura dell’eccesso di debito?” , Tribunale Benevento. In questo caso, a fronte di una controversia promossa dai creditori, il giudice decide diversamente. Tant’è che ha accettato il debitore di procedere alla liquidazione, anche in presenza degli strumenti contestati dai creditori. Ma esaminiamo più a fondo la decisione in questione. In questo caso, il giudice lo avrebbe deciso ai fini dell’accesso al La legge preserva il suicidioNessun credito scoperto, i creditori contestati come atto fraudolento. Soffermiamoci più in dettaglio sul merito della giurisdizione in questione.
Il caso è stato deciso dal Tribunale di Benevento
Il caso giudicato riguarda un noto professionista che ha avviato procedure di liquidazione dei beni. Questo, e solo mettendo a disposizione stanziamenti futuri, derivati dall’attività imprenditoriale. Tuttavia, è sorta la questione giuridica se l’accertamento del credito debba necessariamente essere inteso come un atto di frode ai danni dei creditori, se il debitore ha accesso. Azione di indebitamento eccessivo. In questo caso, i beni immobili del debitore erano stati trasferiti anni prima a un fondo fiduciario. Per questo motivo, i creditori si sono opposti all’accesso del debitore alla procedura prevista dalla legge sul salvataggio suicida n. 3/12. Hanno contestato la precedente costituzione del credito, come atto di frode contro i creditori. Il caso è stato più grave in quanto l’Agenzia delle Entrate ha impugnato anche il suddetto reato di furto fraudolento per pagare le tasse.
Questo proprio perché il fondo ha reso inefficace la procedura di riscossione obbligatoria.
Nonostante ciò, il tribunale di Benevento ha aperto al debitore la possibilità di accedere al procedimento per sconfinamento. Ma vediamo perché. Il giudice ha osservato che poiché la logica è garantire la soddisfazione dei creditori, non ci sarebbe motivo di escluderne l’applicazione se questa condizione è soddisfatta. Infatti, se ci fosse un piano di ristoro abbastanza serio per lui, sarebbe sufficiente per fare spazio a un “salvataggio suicida”. In merito a tale fatto, che coincide con l’adempimento dello scopo di legge, non risulta che siano stati commessi in passato atti fraudolenti. In definitiva, se viene proposto un piano di pagamento che garantisce la piena soddisfazione dei creditori, l’accesso alla misura non può essere negato.
A tale riguardo, la questione degli atti induttivi e fraudolenti può essere invocata in altri aspetti e non ai fini dell’inapplicabilità delle procedure di sovraindebitamento. Questo, infatti, ha proprio lo scopo di garantire la migliore soddisfazione dei creditori, che non può essere esclusa in virtù della previa esistenza degli atti di sottrazione.
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